Queste informazioni sono state messe a disposizione dai partner di Business.gov.nl: Ondernemersplein, Netherlands Enterprise Agency (RVO), Netherlands Chamber of Commerce (KVK), Immigration and Naturalisation Service (IND), Statistics Netherlands (CBS), Dutch Tax and Customs Administration (Belastingdienst), and the Netherlands Vehicle Authority (RDW).

Introduzione

Dalla legislazione alle normative fiscali e ai sussidi alle informazioni settoriali, troverete le informazioni governative e semi-governative necessarie per l’imprenditorialità su Business.gov.nl. Tutto in una posizione online, lasciando più tempo per fare affari. Questo è ciò che vogliono gli imprenditori. E questo è ciò che il Ministero degli Affari Economici e delle Politiche climatiche, insieme ai partner di Business.gov.nl, vuole offrirle.

Manca qualcosa o è spiegato in modo inadeguato? Accogliamo con favore i vostri suggerimenti per il miglioramento. Se hai un reclamo su Business.gov.nl, Lei può contattarci via posta ordinaria o e-mail con il Suo reclamo.

Nella tua lettera, puoi descrivere il tuo reclamo, se possibile con il nome dell’organizzazione e/o del dipendente coinvolto o l’argomento o il nome del regolamento a cui si applica. Per prima cosa ti invitiamo a parlare con noi e cercheremo di risolvere il problema in questo modo. Se questo non si rivela soddisfacente, o se non vuoi che trattiamo il tuo reclamo in modo informale, tratteremo il tuo reclamo come formale e riceverai una risposta scritta da parte nostra. Troverete i passi da fare e le regole da seguire in questa procedura di reclami.

Articolo 1. Definizioni

In questa procedura, i termini sono definiti come segue:

  • Business.gov.nl: una piattaforma digitale avviata dal Ministero dell’economia e la Politica del Clima, insieme con i suoi Partner offrono gli imprenditori e aspiranti imprenditori l’accesso alle informazioni e le transazioni con diversi livelli e organismi di governo e di altre organizzazioni pubbliche e private in generale;
  • Partner: le organizzazioni che, nel loro servizio clienti, dare accesso a Business.gov.nl:
    1. Olanda Camera di Commercio,
    2. paesi Bassi Enterprise Agenzia,
    3. olandese Amministrazione Fiscale e Doganale,
    4. Statistiche paesi Bassi,
    5. olandese Servizio di Immigrazione e Naturalizzazione,
    6. paesi Bassi Veicolo Autorità;

ciascuno di loro di essere chiamato un Partner collaborante in seguito;

  • Denuncia: ogni annuncio di insoddisfazione su un comportamento, azione o omissione, errore, vaghezza e / o incompletezza di informazioni sostanziali;
  • Gestore del reclamo: il dipendente con il Partner cooperante interessato che si occupa del Reclamo e che, se il Reclamo riguarda un comportamento del dipendente, non è stato coinvolto in questo comportamento.

Articolo 2. Diritto di reclamo

In considerazione del capitolo 9 della legge amministrativa generale olandese (Algemene Wet Bestuursrecht, AWB), chiunque ha il diritto di presentare un Reclamo a un organo di governo in merito al modo in cui un organo di governo ha trattato lui/lei o qualcun altro in una circostanza specifica. Questa procedura funge da supplemento alle disposizioni del capitolo 9 della legge generale sul diritto amministrativo.

Articolo 3. Trattamento equo

Ogni Partner che ha collaborato, o la Camera di commercio dei Paesi Bassi per conto dei Partner che hanno collaborato insieme, ai sensi dell’articolo 5, è responsabile dell’equo trattamento dei Reclami orali e scritti relativi al suo comportamento e al comportamento dei dipendenti che lavorano sotto la sua responsabilità.

Articolo 4. Presentazione di un reclamo

  1. Un reclamo può essere presentato tramite posta ordinaria o e-mail.
  2. Un Reclamo deve contenere almeno:
    • il nome, il numero di telefono e l’indirizzo del Denunciante;
    • la data; e
    • una descrizione del Reclamo e / o dei comportamenti che hanno dato luogo al Reclamo.
  3. Se il Reclamo è formulato in una lingua straniera e una traduzione è necessaria per l’equo trattamento del Reclamo, la persona che lo presenta è responsabile di una traduzione in olandese o inglese.

Articolo 5. Gestore del reclamo

  1. Se il Reclamo riguarda solo uno dei Partner che hanno collaborato di cui all’articolo 1 ter e/o il contenuto del Reclamo Business.gov.nl da questo particolare partner che ha collaborato, il Gestore del reclamo di questo specifico partner che ha collaborato si occuperà in linea di principio del Reclamo secondo le disposizioni del presente regolamento.
  2. Se la Denuncia si riferisce a comportamenti di più Partner che cooperano insieme, o a contenuti immessi su Business.gov.nl da parte di più Partner cooperanti insieme, e / o introduttivi, contenuti generici su Business.gov.nl, quindi la risoluzione della Denuncia avverrà in linea di principio per conto del Ministro degli affari economici da parte del gestore della denuncia della Camera di commercio dei Paesi Bassi, in consultazione con i partner interessati che hanno collaborato.

Articolo 6. Obbligo di inoltro

  1. Se un Partner che ha collaborato riceve un Reclamo ma un altro Partner che ha collaborato è autorizzato a trattare il Reclamo di cui all’articolo 5, paragrafo 1, il Partner che ha collaborato dopo aver ricevuto il Reclamo lo inoltra direttamente al Partner che ha collaborato, informandone contemporaneamente il Denunciante.
  2. Il Gestore del reclamo invia il Reclamo che non è destinato ad esso o ad uno dei Partner che hanno collaborato o ai Partner che hanno collaborato collettivamente, e che non verrà inoltrato al Denunciante il più rapidamente possibile e con le motivazioni.

Articolo 7. Disposizioni supplementari

  1. Se un Reclamo è stato presentato oralmente o attraverso i social media e non è conforme ai termini di cui all’articolo 4 paragrafo 1 e all’articolo 4 paragrafo 2, il Gestore del reclamo consentirà al Denunciante la possibilità di ripresentare il Reclamo entro due settimane secondo le condizioni del presente accordo.
  2. Se un Reclamo presentato per via orale non è stata presentata in forma scritta prima della fine del termine di cui al paragrafo 1, o se un Reclamo scritto, non dopo la fine del termine di cui al paragrafo 1 rispettare le condizioni stabilite, quindi l’obbligo di seguire questa procedura non è più valida, con l’esclusione dell’articolo 3, che rimane applicabile senza eccezioni.

Articolo 8. Conferma di ricezione

  1. Il gestore del reclamo conferma la ricezione di un Reclamo entro due settimane dal ricevimento telefonando al Denunciante con l’intenzione di risolvere il Reclamo in modo informale.
  2. Se la risoluzione informale della Denuncia di cui al paragrafo 1 provoca soddisfazione da parte del Denunciante, o se lo fa non appena il reclamo del Denunciante è trattato in modo efficace, non vi è ulteriore applicazione del presente regolamento.
  3. Se la risoluzione informale della Denuncia di cui al paragrafo 1 non ha provocato soddisfazione da parte del Denunciante, la Denuncia sarà trattata formalmente dal Gestore della denuncia.

Il Denunciante riceverà una notifica scritta e gli sarà offerta la possibilità di essere ascoltato o di rinunciare all’opportunità.

Articolo 9. Nessun obbligo di trattare il Reclamo

  1. Non vi è alcun obbligo di trattare il Reclamo se il Reclamo riguarda un’azione:
    • che in precedenza è stato oggetto di una Denuncia che è stata trattata in conformità del presente regolamento;
    • che ha avuto luogo più di un anno prima che la Denuncia è stata presentata;
    • che il Ricorrente potesse avere contestato;
    • che il Denunciante può ricorrere contro, a meno che il comportamento consiste nel non prendere una decisione e in modo tempestivo, o se si può ricorrere contro di esso;
    • e, di conseguenza, di aver avviato una causa saranno giudicati da un’organizzazione giuridica diversa da un tribunale amministrativo, o è stato giudicato allo stesso modo;
    • purché vi sia un’indagine penale per ordine del pubblico ministero o di un procedimento penale, o se il comportamento fa parte dell’indagine o del perseguimento di un reato e in relazione a tale fatto vi è un’indagine penale per ordine del pubblico ministero o un procedimento penale in corso.
  2. L’esame del Reclamo non è richiesto se gli interessi del Reclamo e/o la gravità dell’azione appaiono insufficienti.
  3. Il Denunciante sarà informato per iscritto non appena possibile e al più tardi entro quattro settimane dalla mancata presentazione della Denuncia del motivo di ciò. Gli sarà notificata la possibilità di richiedere un’indagine presso il Mediatore nazionale entro un anno dalla data della notifica.

Articolo 10. Trattamento formale e audizione

  1. Il denunciante e la persona contro la quale è stata presentata la denuncia avranno la possibilità di essere ascoltati.
  2. Il Denunciante non può essere sentito se
    • la Denuncia non soddisfa i requisiti di cui agli articoli 4 e 7;
    • il Reclamo è infondato;
    • il Denunciante (per telefono o per iscritto) ha dichiarato che non vuole fare uso del diritto di essere sentito; o
    • il Denunciante non dichiarare entro un termine ragionevole, fissati dal gestore del Reclamo, che lui/lei vuole fare uso del diritto di essere sentito.
  3. La persona che presenta la denuncia può cercare qualcun altro per rappresentare o aiutare lui o lei. Se qualcun altro partecipa all’udienza per conto della persona che presenta il reclamo, questa persona deve mostrare un’autorizzazione scritta, a meno che il rappresentante non sia un avvocato.< / / li >
  4. Verrà presentata una relazione sull’audizione.

Articolo 11. Termine di gestione

  1. Il Gestore del reclamo tratta il Reclamo entro sei settimane dal ricevimento.
  2. Il trattamento del Reclamo può essere aggiornato per un massimo di quattro settimane. La persona che presenta il Reclamo sarà informata per iscritto del rinvio così come la persona di cui si applica il comportamento.
  3. Un ulteriore ritardo nel trattamento del Reclamo è possibile nella misura in cui il Denunciante è d’accordo con questo.

Articolo 12. Trattamento scritto

I reclami trattati per iscritto contengono una descrizione del Reclamo, se del caso una copia del rapporto dell’udienza, una notifica con le motivazioni dei risultati dell’inchiesta sulla Denuncia, il verdetto e le possibili conclusioni che ne derivano. Viene inoltre notificato che entro un anno dalla data in cui una petizione può essere inviata al Mediatore nazionale.

Articolo 13. Registrazione e pubblicazione

  1. Il Partner cooperante di cui all’articolo 5 paragrafo 1 della Camera di Commercio dei Paesi Bassi di cui all’articolo 5 paragrafo 2 si occupa della registrazione dei relativi reclami scritti presentati.
  2. I Reclami registrati sono resi anonimi e pubblicati nella relazione annuale del Partner che ha collaborato. L’anno oggetto della relazione può essere consultato dal grande pubblico.

Articolo 14. Nessuna obiezione o ricorso

Non vi è alcuna obiezione o ricorso possibile contro la decisione su un Reclamo come previsto nella presente procedura.

Indirizzo

Se si desidera presentare un reclamo contro il sito web Business.gov.nl o il suo contenuto, è possibile inviare il reclamo via e-mail o lettera.

E-mail: [email protected]

Indirizzo postale: Kamer van Koophandel

c / o editore di Business.gov.nl

P. O. Box 48

3500 AA Utrecht

Paesi Bassi

Si prega di notare che questi indirizzi non sono pensati per reclami su organizzazioni governative, aziende o individui. Noi non mediamo o risolvere le controversie.

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